Per effetto delle modifiche disposte dall’art. 11 del Decreto legislativo 34/2020 all’art.12 del Decreto legislativo 179/2012, l’alimentazione del FSE, a partire dal 19 maggio 2020, è stata resa automatica e indipendente da ogni manifestazione di volontà da parte dell’assistito.

Non è previsto che il titolare assistito sia chiamato a esprimersi rispetto all’attivazione e all’alimentazione del proprio FSE, ma resta invariata e permanente la previsione in base alla quale soltanto ed esclusivamente il cittadino potrà decidere se consentire la consultazione, a medici di famiglia, professionisti e operatori sanitari abilitati, dei suoi dati sanitari e della relativa documentazione attraverso il meccanismo del consenso esplicito.

INFORMATIVA

L’informativa risponde a un obbligo di legge, espressamente previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali (artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) Generale sulla Protezione dei Dati 2016/679) e serve a spiegare all’assistito le caratteristiche del trattamento dei dati che si intende realizzare con l’attivazione del FSE e le ragioni per le quali viene chiesto il suo consenso, fornendogli gli elementi necessari a valutare se esprimere:

  • il proprio consenso alla consultazione del FSE da parte di: medici di famiglia, professionisti e operatori sanitari abilitati
  • il rifiuto all’alimentazione del proprio FSE con i documenti sanitari aventi data antecedente al 19 maggio 2020.

L’espressione del consenso da parte dell’assistito viene effettuata utilizzando le specifiche funzionalità disponibili sul FSE; come modalità alternativa, per indisponibilità delle credenziali di accesso (SPID e/o TS/CNS), l’espressione del consenso dell’assistito può essere effettuata presso gli uffici preposti dell’ASP di appartenenza e resa all’operatore sanitario referente che provvederà ad acquisire la volontà espressa.

L’informativa è aggiornata in ottemperanza all’articolo 7 del decreto del Ministero della Salute del 7 settembre 2023.

Per approfondimenti:
Leggi l’informativa FSE